Art. 2.

      1. L'utilizzo della LIS è consentito e agevolato nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e in quelli con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.
      2. Sono garantiti l'insegnamento della LIS nella scuola del primo ciclo dell'istruzione e l'utilizzo dell'interprete della LIS in quelle del secondo ciclo dell'istruzione e nelle università.
      3. Sono incentivate le trasmissioni televisive nelle quali è utilizzata la LIS e quelle gestite dai sordi.